STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE ISOLE MINORI D’ITALIA
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
L’Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori (ANCIM) è una unione volontaria di Comuni delle isole minori italiane ed è costituita al fine di migliorarne le condizioni e potenziarne lo sviluppo economico, sociale e culturale, secondo piani organici e programmatici in sintonia con la programmazione nazionale, regionale e comunitaria.
L’Associazione ha sede legale in Roma.
ART. 2 - ISCRIZIONI E QUOTE
Sono ammessi nell’Associazione i Comuni delle Isole Minori d’Italia, comprese quelle antropizzate la cui sede comunale è ubicata in terraferma, con esclusione di quelle lacustri e lagunari.
La richiesta di adesione all’Associazione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale del Comune interessato e si intende accolta a tempo indeterminato.
Il Comune associato può recedere dall’Associazione, mediante delibera del Consiglio comunale e dandone comunicazione scritta all’Associazione. Il recesso ha effetto per l’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato comunicato.
Di norma nel termine massimo del 30 giugno di ogni anno, i Comuni devono versare la quota associativa, inerente l’esercizio finanziario di riferimento. Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza da socio, previo formale atto di diffida.
ART. 3 - COMPITI ISTITUZIONALI
L’Associazione, per perseguire e raggiungere i propri fini, si propone di:
a) rappresentare e curare gli interessi dei Comuni associati presso le autorità istituzionali ed amministrative delle Regioni, dello Stato e dell’Unione Europea;
b) predisporre e promuovere programmi, studi, iniziative ed i supporti necessari per richiedere interventi legislativi o amministrativi delle Regioni, dello Stato e dell’Unione Europea, finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle singole isole ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale;
c) intervenire presso le competenti sedi legislative ed amministrative, regionali, statali e comunitarie per la soluzione di problemi che abbiano particolare rilevanza nel quadro degli interessi generali dei comuni associati, coerentemente al processo di decentramento istituzionale ed amministrativo ed in attuazione del principio di sussidiarietà e della programmazione partecipata;
d) partecipare, anche congiuntamente ai Sindaci dei Comuni associati, nelle sedi regionali, statali ed europee, alle sedute delle commissioni legislative, per dare apporti consultivi in sede di esami dei provvedimenti che interessino le isole;
e) curare, con idonei mezzi e modalità, il coordinamento dei Comuni associati e la reciproca informazione sui fatti e sui problemi che interessino le comunità isolane;
f) promuovere occasioni di sviluppo sociale, culturale e ricreativo e di comunicazione al fine di migliorare i rapporti tra i Comuni associati e favorire la reciproca conoscenza, per il raggiungimento della più vasta solidarietà nella difesa degli interessi generali e particolari delle isole, anche in ambito mediterraneo ed oltre.
Per lo svolgimento di tali compiti, l’Associazione può avvalersi delle strutture tecnico-amministrative dei singoli Comuni associati e può, inoltre, avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.
L’Associazione può, altresì, promuovere o partecipare a società o associazioni, nazionali o internazionali, che abbiano obiettivi comuni.
Al fine di favorire e rafforzare il lavoro delle Associazioni e delle varie identità isolane, promuove la costituzione della Consulta delle Associazioni, che svolgono attività nei settori della scuola, della salute, delle politiche sociali, giovanili, ambientali e dello sviluppo economico.
ART. 4 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- il Presidente
- il Direttivo
- il Segretario
- i Comitati Regionali
- i Coordinatori Regionali
- il Comitato Scientifico
ART. 5 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita, in rappresentanza dei Comuni associati, dai Sindaci degli stessi Comuni o da un loro delegato, nonché per ciascun Comune da due componenti del Consiglio comunale, dei quali uno espressione delle minoranze consiliari. Qualora taluno dei Comuni sia momentaneamente sprovvisto di organi elettivi, all’Assemblea partecipa il Commissario Prefettizio o un suo delegato.
I delegati dal Sindaco o dal Commissario Prefettizio debbono essere individuati nella medesima area regionale del delegante e non possono essere titolari di più di una delega.
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali e, di norma, almeno una volta all’anno per approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
L’Assemblea ha funzione di indirizzo e verifica dell’attività comune e degli obiettivi da perseguire. Spetta all’Assemblea di emanare le direttive generali per raggiungere i fini statutari.
Spetta all’Assemblea:
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente;
- approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- stabilire le quote annuali per i Comuni associati;
- nominare, su designazione delle competenti Comitati regionali, i componenti del Direttivo, in sostituzione dei membri a vario titolo cessati;
- approvare i regolamenti
- deliberare sull’adesione dell’Associazione a società, associazioni o enti, nazionali o internazionali, con obiettivi comuni all’ANCIM;
- approvare le modificazioni al presente statuto.
L’Assemblea può riunirsi in sede straordinaria per deliberare su altri argomenti
di interesse dell’Associazione.
ART. 6 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente, in sede ordinaria o straordinaria, mediante avviso, inviato ai Comuni associati almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l’avviso deve essere inviato almeno quindici giorni prima della riunione ed in esso deve essere specificata la ragione dell’urgenza.
Nell’avviso devono essere indicati la data, l’ora ed il luogo di riunione, nonché l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare.
L’Assemblea può essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno un terzo dei Comuni associati, previa indicazione degli argomenti da trattare.
ART. 7 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione.
Salva diversa disposizione del presente statuto, le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di assenza, dal Vice Presidente vicario.
ART. 8 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea, tra i sindaci dei Comuni associati, e dura in carica trenta mesi (comunque fino alla nomina del successore) ed è rieleggibile una sola volta.
Costituisce causa di decadenza immediata dall’incarico di Presidente la cessazione, a qualsiasi titolo, dalle funzioni di sindaco in un Comune associato.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e opera nel rispetto delle decisioni assunte dall’Assemblea di cui fa parte.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Direttivo, e nomina il Segretario, di cui al successivo art. 10, sentito il Direttivo.
Il Presidente delega le proprie funzioni in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente vicario. Il Presidente attua i programmi operativi e le direttive generali dell’Assemblea e le decisioni del Direttivo. Compie, in rappresentanza dell’Associazione, quegli atti operativi che corrispondono alle decisioni assunte dall’Assemblea e dal Direttivo.
Su deliberazione del Direttivo, il Presidente può affidare incarichi di consulenza ad esperti esterni al Comitato Scientifico di riconosciuta competenza al fine di supportare con idonea documentazione di studio le eventuali istanze e/o idee progettuali da presentare nelle sedi legislative ed amministrative regionali, statali e comunitarie. Decide in genere su quanto necessita per il buon andamento dell’Associazione e che non sia di competenza dell’Assemblea e del Direttivo.
ART. 9 - IL DIRETTIVO
Il Direttivo è composto dal Presidente e da dodici membri, così individuati:
- sette coordinatori regionali designati dai rispettivi Comitati Regionali della Campania, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Puglia;
- cinque membri eletti dall’Assemblea Congressuale su indicazione dei rappresentanti delle regioni maggiori: Campania, Lazio, Sardegna, Sicilia, Toscana;
Nei dodici componenti del Direttivo, così formato, sono ricompresi il Vice
Presidente Vicario ed il Vice Presidente, eletti direttamente dall’Assemblea.
Il Direttivo dura in carica trenta mesi.
In caso di decadenza, per qualunque motivo, di uno dei componenti del
Direttivo il Comitato Regionale competente provvede alla sostituzione, e ne dà comunicazione al Direttivo; la prima assemblea ordinaria successiva ratifica la sostituzione.
La partecipazione alle sedute del Direttivo può essere delegata per iscritto ad
Amministratori del proprio Comune.
Il Direttivo, coordinato dal Presidente, costituisce l’Organo esecutivo
dell’ANCIM, ed attua le linee programmatiche espresse dall’Assemblea.
Il Direttivo approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da
sottoporre all’Assemblea, ed adotta tutti gli atti inerenti i rapporti di partecipazione dei Comuni isolani all’ANCIM.
La seduta in seconda convocazione del Direttivo si deve tenere a distanza di
non meno di un’ora da quella della prima convocazione e sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei membri.
In caso di parità delle votazioni prevale il voto del Presidente.
I membri del Direttivo che non partecipano alle riunioni, senza giustificato
motivo, per più di tre volte consecutive, vengono dichiarati decaduti con deliberazione del Direttivo.
Tale dichiarazione di decadenza va comunicata agli Organi che li hanno
nominati e/o eletti, perché provvedano alla loro sostituzione.
ART. 10 – IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato dal Presidente, sentito il Direttivo. Può essere scelto anche all’esterno del Direttivo, nel qual caso non esercita diritto di voto.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Direttivo ed esercita inoltre anche le seguenti funzioni:
a. Coadiuva il Presidente negli adempimenti per la convocazione delle Assemblee e del Direttivo, redigendo i verbali di riunione;
b. Predispone la bozza di bilancio preventivo;
c. Predispone lo schema di conto consuntivo;
d. Redige la relazione annuale.
ART. 11 - I COMITATI REGIONALI
I Comitati Regionali sono composti dai Sindaci dei Comuni associati per Regione di appartenenza e si riuniscono in occasione dell’elezione dei singoli Delegati Regionali.
I Comitati Regionali si riuniscono altresì, su convocazione del Delegato Regionale, ogni qualvolta ciò si rende necessario e su convocazione di un terzo dei Sindaci dei Comuni insulari di ciascuna Regione.
La convocazione dei comitati regionali deve essere comunicata al presidente dell’ ANCIM che ha diritto di partecipazione.
ART. 12 - I DELEGATI REGIONALI
I Delegati Regionali durano in carica trenta mesi, convocano e presiedono i rispettivi Comitati regionali, sono membri di diritto del Direttivo e si occupano delle tematiche dell’Associazione a livello regionale.
ART. 13 – IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di dieci persone, almeno una indicata da ciascuna area regionale e con professionalità diversificate di carattere giuridico e tecnico per coadiuvare ed assistere il Presidente, il Direttivo, e in genere, i membri dell’Associazione.
I componenti del Comitato Scientifico non hanno diritto ad alcun compenso.
ART. 14 – IL PATRIMONIO DELL’ ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote annuali di tutti gli associati nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
- dai contributi erogati da Enti;
- da altri proventi, periodici o occasionali.
ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario decorre dal primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
ART. l6 - MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI
Le modifiche del presente statuto devono essere approvate dall’Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti con diritto di voto.
Per un più efficace funzionamento degli organi dell’Associazione, possono essere predisposti, da commissioni all’uopo costituite e designate dal Direttivo, regolamenti, che devono essere comunque approvate dall’assemblea ordinaria.
ART. 17 – INDENNITÀ E RIMBORSO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Il Direttivo determina le modalità e l’entità di pagamento delle spese di rappresentanza ed ogni altro onere che il Presidente ed i componenti dell’Associazione sostengono nello svolgimento di compiti associativi o di interesse della stessa Associazione, nell’ambito delle risorse e degli equilibri di bilancio.
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